L’assistenza fiscale, disciplinata per la prima volta dall’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consiste in una procedura semplificata che permette ai contribuenti di adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730, in caso di assistenza diretta, al sostituto di imposta, in caso di assistenza indiretta, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati.
L’utilizzo del modello 730 comporta per il contribuente una serie di vantaggi:
Il sistema SPT mette a disposizione una serie di procedure che guidano sia le amministrazioni nel prestare l’assistenza fiscale indiretta, che l’utente nel presentare la dichiarazione.
In questa sezione è possibile anche consultare le Domande e risposte più frequenti.
Ciascun dipendente deve indicare nell’apposito quadro previsto nel Modello 730, l’anagrafica del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio.
A partire dal 2012 SPT ha messo a disposizione un nuovo servizio self-service sul portale StipendiPA, che consente al dipendente:
L’assistenza indiretta comporta per il sostituto d’imposta la sola applicazione, sul cedolino delle competenze erogate dal mese di luglio, dei risultati contabili elaborati dai soggetti abilitati.
Normalmente, l’acquisizione di tali risultati avviene in maniera cartacea e cioé, i soggetti abilitati comunicano al sostituto d’imposta tramite apposita modulistica, modello 730/4, gli importi da applicare sulle competenze mensili.
SPT, al fine di limitare il più possibile il coinvolgimento degli uffici responsabili che amministrano i soggetti che si avvalgono dell’assistenza indiretta, annualmente concorda con i soggetti esterni abilitati all’espletamento dell’assistenza fiscale, Centri di Assistenza Fiscale e dal 2006 anche professionisti abilitati, modalità telematiche di trasmissione che esonerano gli uffici stessi da tale gestione.
L’intervento delle amministrazioni gestite da SPT è quindi limitato esclusivamente a quei casi per i quali sopraggiungano eventi particolari.